Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2
Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999
Art. 7
Emissione di prestiti obbligazionari. Conferimenti in denaro
1. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie nei limiti di legge e del proprio ordinamento, sono autorizzate a deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote di fondi ovvero titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, secondo le modalità di cui all’art. 14 bis, comma 15, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 .
2. Le obbligazioni convertibili ed i titoli di cui al comma 1 possono essere ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati.
3. Nell’ambito degli stanziamenti di bilancio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti in denaro necessari per l’utilizzazione o la valorizzazione degli immobili o diritti reali apportati o da apportare ai fondi immobiliari, nei limiti di cui all’art. 14 bis, comma 17, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 .
4. A tali fini la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote di fondi fino a concorrenza dell’ammontare sottoscritto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.