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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 5
Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
1. La Regione può partecipare al capitale di società per la gestione di fondi immobiliari chiusi costituiti con l’apporto di beni immobili o diritti reali su beni immobili da parte di Enti locali e loro consorzi, Aziende sanitarie, altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale, nonché di società interamente possedute, anche indirettamente, da detti enti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.