Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2
Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999
Art. 5
Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
1. La Regione può partecipare al capitale di società per la gestione di fondi immobiliari chiusi costituiti con l’apporto di beni immobili o diritti reali su beni immobili da parte di Enti locali e loro consorzi, Aziende sanitarie, altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale, nonché di società interamente possedute, anche indirettamente, da detti enti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.