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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 3
Individuazione dei beni da apportare
1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali sui beni immobili da apportare a fondi immobiliari chiusi.
2. Oltre ai beni immobili del patrimonio disponibile, individuati ai sensi della LR 16 maggio 1991 n. 20 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana", possono essere apportati al fondo immobiliare anche i beni già appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale, per i quali la Giunta regionale deliberi la cessazione della destinazione pubblica ai sensi dell’ art. 6, comma 1 della medesima LR 16 maggio 1991, n. 20.
3. Il conferimento di beni immobili di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), è subordinato agli esiti della procedura di verifica dell'interesse culturale dei bene stessi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12 del medesimo d.lgs. 42/2002 .(1)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

4. I beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale possono essere apportati a fondi immobiliari chiusi ove inseriti nel programma di valorizzazione ed alienazione di cui all’ art. 2 della LR 29 gennaio 1997 n. 9. La Giunta regionale può inoltre procedere all’apporto di beni immobili, o diritti reali, non inseriti nel programma previo parere dell’ente delegato, da esprimersi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Gli proventi od utilità derivanti dall’apporto ai fondi di tali beni sono attribuiti agli enti delegati nella misura indicata dall’ art. 6 lett. a) e b) della LR 29 gennaio 1997, n. 9.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.