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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 11
Norme finali
1. Il comma 1 dell’ art. 6 della LR 16 maggio 1991, n. 20 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana" è sostituito dal seguente:
"1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del patrimonio e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile è deliberato dalla Giunta regionale, quando i beni medesimi non siano più necessari all’uso pubblico".
2. In sede di prima applicazione sono conferibili al fondo di cui alla presente legge i beni del patrimonio disponibile, indipendentemente dalla procedura di cui al precedente art. 10.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.