Menù di navigazione

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 17 bis
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati. (49)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.