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Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 10 dicembre 1998

Art. 24
- Disposizioni procedurali in materia di viabilità
1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). (44)

Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 8.

1 bis. In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (64)

Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 6.

la Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere. 45)

Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 3.

1 ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). (83)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 51.

La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti. (81)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2018, n. 33, art. 1.

3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (56)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 3.

, gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’ articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011 . (46)

Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 8.


Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

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Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

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Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 26.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

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Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.