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Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 10 dicembre 1998

Art. 22
- Funzioni della Regione
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali;(10)

Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.

a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); (61)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 4.

b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali; (62)

Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 4.

c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4; (10)

Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
h) la classificazione e declassificazione amministrativa (77)

Parola inserita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 1.

delle strade regionali e provinciali.
h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l’attuazione degli interventi ivi previsti; (42)

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39, art. 23.

h ter) l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto. (42)

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39, art. 23.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all’art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.
3 bis. La Regione promuove l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni. (43)

Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 7.

4. Con apposito regolamento (41)

Regolamento regionale 2 agosto 2004, n. 41/R.

sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo. (12)

Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.

4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:
a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;
b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal comma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992. (78)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 1.

4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'articolo 142 del d.lgs. 285/1992. (79)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 1.


Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

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Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

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Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 26.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

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Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.