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Art. 18
1. La Regione favorisce la realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate anche in attuazione dell'Sito esternoarticolo 26 del d.lgs. 112/1998 .
2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
3. Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire:
a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
b) la tutela della salute e della sicurezza;
c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi comprese la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
d) modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna.
4. Le province definiscono, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23 , i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione con il piano di indirizzo territoriale, di cui all' articolo 6 della stessa l. r. 5/1995 E' in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario di tali aree nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Le province possono stabilire momenti di partecipazione ulteriori dei comuni interessati, in aggiunta a quanto previsto dall' articolo 17 della l.r. 5/1995
5. I comuni provvedono, sulla base degli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, alla delimitazione ed attuazione delle aree di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla r. 5/1995
6. La Regione, con apposito regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle aree di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
b) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione dei terreni ricompresi nelle aree;
c) alla qualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne ed alla omogeneità degli interventi edilizi;
e) alla individuazione ed alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l'insediamento di particolari attività produttive e di impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell'area;
f) all'insediamento prioritario, in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali, di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente;
g) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
7. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 26, comma 1 del d.lgs. 112/1998 . La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
8. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione nella materia oggetto del presente articolo, provvedendo al relativo finanziamento nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.