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Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
Art. 2
- Finalità
Art. 3
- Definizioni
Art. 4
- Procedimento e partecipazione
Art. 5
- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale
Art. 6
- Casi di esclusione
Titolo II
- SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
Art. 7
- Autorità competente
Art. 8
- Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.
Art. 9
- Strutture operative per la VIA
Art. 10
- Supporto tecnico per l’istruttoria
2. Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 14.(4)

L'art. 65 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: “ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure
1. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l’attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.
3. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all’autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’autorità competente.
5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell’articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Titolo III
- PROCEDURE
Art. 11
- Procedura di verifica
Art. 12
- Procedura per la fase preliminare
Art. 13
- Studio di impatto ambientale
Art. 14
- Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione
Art. 15
- Inchiesta pubblica e contraddittorio
Art. 16
- Istruttoria interdisciplinare
Art. 17
- Procedura unica integrata
Art. 17 bis
- Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale
Art. 18
- Pronuncia di compatibilità ambientale
Art. 19
- Esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 20
- Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Art. 21
- Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Art. 22
- Disposizioni attuative delle procedure(4)

L'art. 65 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: “ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure
1. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l’attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.
3. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all’autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’autorità competente.
5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell’articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le "linee/guida" e le specifiche norme tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:
a) ai criteri ed ai metodi per l’effettuazione delle procedure disciplinate dall’art. 11 e seguenti;
b) alle modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente all’informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di VIA;
c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese;
d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello studio di impatto ambientale di cui all’art. 13, relativamente a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo, in tali casi, l’obbligo di procedere all’effettuazione della fase preliminare ai sensi dell’art. 12.
2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 1 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra, alle necessarie modifiche o integrazioni.
Art. 23
- Sanzioni amministrative
Titolo IV
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
- Compiti inerenti alla sperimentazione, all’aggiornamento ed alla formazione professionale
Art. 25
- Modifica degli allegati
Art. 26
- Decorrenza degli effetti delle procedure
Art. 27
- Disposizioni transitorie sulla VIA
Art. 28
- Disposizioni finanziarie
Art. 29
- Abrogazione

Note del Redattore:

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Il comma 1 dell'art. 68 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 , così recita: “Salvo quanto previsto dall'articolo 65 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata

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Articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2010, n. 10

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Comma abrogato con l.r. 12 febbraio 2010, n. 10.

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L'art. 65 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: “ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure

1. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l’attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.
3. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all’autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’autorità competente.
5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell’articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.