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Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina le modalità di intervento e la ripartizione delle competenze attinenti il settore dell’edilizia residenziale pubblica, (di seguito denominata ERP) anche in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", individuando nei comuni i principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani.
Art. 2
- Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione svolge le seguenti funzioni e compiti rispondenti ad esigenze di carattere unitario:
a) determina linee di intervento e gli obiettivi di settore;
b) definisce i piani e i programmi di intervento e le modalità di erogazione delle risorse;
c) definisce le modalità di incentivazione, anche finanziaria;
d) definisce gli indirizzi per l’individuazione delle tipologie di intervento;
e) determina i limiti di reddito e i requisiti soggettivi necessari per l’accesso ai benefici;
f) definisce gli indirizzi per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;
g) determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), qualora ciò derivi dall’applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate disposizioni attuative della presente lettera; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

h) definisce i criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie degli operatori;
i) verifica e controlla, anche in forma sostitutiva, nei casi previsti dai programmi, l’attuazione dei programmi stessi, la congruità dei costi, l’utilizzazione delle risorse finanziarie;
j) definisce indirizzi relativi alle modalità di sostegno finanziario per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari più disagiati;
k) determina, sentiti i Comuni, le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
l) opera per l’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa.
2. La Regione assicura il concorso e la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati e delle formazioni sociali alle scelte in materia di politiche per il diritto alla casa. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, contestualmente alla deliberazione di cui all’art. 5, comma 3, dispone in merito alla costituzione di un organismo consultivo regionale e ne disciplina le competenze.
2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (5)

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

Art. 3
- Patrimonio edilizio
1. Il patrimonio immobiliare di proprietà delle ATER è attribuito ai Comuni nel cui territorio è ubicato.
Art. 4
- Funzioni dei Comuni
1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dall’art. 2 e tra queste in particolare:
a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
b) l’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) l’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
d) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di ERP;
e) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
h) l’autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.
2. I Comuni operano per le funzioni di cui al comma 1, nell’osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali. Nell’esercizio di dette funzioni è garantito il raccordo con gli interventi di politica sociale, come disciplinati dagli articoli 11 , 28 e 29 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziale e socio- sanitari integrati".
2 bis. Il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) è determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che definisce i termini e le modalità procedurali per rendere operativo il conferimento stesso, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo di programma di cui all’ Sito esternoart. 63 del DLgs 112/1998 . (6)

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

Art. 5
- Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
1. Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le altre funzioni di cui all’art. 4 preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce una proposta dei livelli ottimali di esercizio e la sottopone al parere dei Comuni ed alla concertazione con la delegazione rappresentativa dell’associazione regionale dei Comuni.
3. Il procedimento di concertazione, che acquisisce anche i pareri dei singoli Comuni si svolge in novanta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, anche in assenza dell’intesa con la delegazione rappresentativa dell’associazione regionale dei Comuni, propone al Consiglio regionale, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale, la individuazione dei livelli ottimali di esercizio.
4. Il livello ottimale di esercizio, individuato secondo le disposizioni dei commi 2 e 3, deve garantire il principio di economicità nella gestione, il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia e non può’ essere inferiore al livello provinciale, con la sola eccezione della provincia di Firenze, all’interno della quale possono essere individuati due livelli, di cui uno corrispondente al territorio del Circondario dell’Empolese Valdelsa, istituito con la Legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 "Istituzione del Circondario dell’Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo" e l’altro corrispondente al restante territorio provinciale. (4)

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

Art. 6
- Forme associate
1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale concernente la definizione dei livelli ottimali di esercizio, i Comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza, le modalità d’esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 5, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l’esercizio delle funzioni stesse. Contestualmente i Comuni regolano i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, ed indicano le modalità con cui attuare le forme d i partecipazione e di concertazione con le formazioni sociali interessate e la tutela delle forme di rappresentanza degli utenti, al cui rispetto sono tenuti gli stessi soggetti costituiti.
2. La prima convocazione della conferenza, di cui al comma 1, è convocata entro 15 giorni dalla definizione dei livelli ottimali, dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, qualora il livello ottimale coincida con la Provincia, ovvero dal Sindaco dei Comune con il più alto numero di abitanti negli altri casi. Nella prima seduta la conferenza determina le modalità procedurali per il funzionamento della conferenza stessa. Tale determinazione è assunta ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i livelli ottimali per cui sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Consiglio regionale istituisce, entro i novanta giorni successivi, aziende aventi:
a) natura di ente pubblico economico, personalità giuridica e autonomia imprenditoriale;
b) un amministratore e un collegio dei sindaci revisori nominati da apposita conferenza dei Comuni interessati;
c) uffici decentrati in ogni capoluogo di Provincia non sede dell’azienda.
4. Il Consiglio regionale stabilisce inoltre, con lo stesso atto, le modalità del raccordo fra Comuni e l’azienda con particolare riferimento a:
a) piani annuali e pluriennali di attività, bilanci, regolamenti di organizzazione, organico del personale;
b) forme di controllo da parte dei Comuni dell’ambito sull’attività dell’azienda;
c) forme di finanziamento.
5. Il Consiglio regionale stabilisce i termini per la nomina, da parte dei Comuni, degli organi dell’azienda e i relativi poteri sostitutivi regionali in caso di inosservanza dei termini stessi.
Art. 7
- Norme sulle ATER
Art. 8
- Modifiche ai livelli ottimali di esercizio e alle forme associate
1. Il Consiglio regionale, per iniziativa dei Comuni interessati, decorsi almeno tre anni dalla definizione dei livelli ottimali di cui all’art. 5, può variarne la delimitazione, fermo restando quanto disposto all’art. 5 comma 4.
2. I Comuni possono variare con le modalità di cui all’art. 6, comma 1 e 2, la forma associata stabilita in via sostitutiva dalla Regione, decorsi almeno 3 anni dalla nomina degli organi dell’azienda interessata. A tal fine il Presidente della Giunta regionale effettua la prima convocazione della Conferenza entro quindici giorni dalla richiesta presentata da parte di almeno un terzo dei comuni ricompresi nel livello ottimale.
Art. 9
- Norme transitorie
Art. 10
- Abrogazioni
Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 novembre 1986, n. 49 "Riorganizzazione della struttura operativa dell’edilizia residenziale pubblica";
b) la legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 "Scioglimento delle Aziende di edilizia residenziale pubblica. Nomina degli amministratori straordinari e rinnovo dei collegi sindacali. Sostituzione dell’art. 21";
c) la legge regionale 22 novembre 1995, n. 100 "Proroga delle Amministrazioni Straordinarie e dei Collegi sindacali dell’ARER e delle ATER. Integrazione dell’art. 17 della LR 3 novembre 1986, n. 49."

Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.