Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
Norme per il trasporto pubblico locale.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998
Art. 25
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.
1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b). (87) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. (88) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata. (90) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente. (98) Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 1.
6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente. (94) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 81/ 2000. (95) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente. Ai sensi dell' articolo 10 della l.r.81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo. 10. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana. (96) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.