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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 23
1. Con regolamento regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, sono stabiliti gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 13 e 14 (83)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 23.

relativamente a:(51)

Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

(84)

Regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 70/R.

a) l'adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all' articolo 26 ;
b) l'adozione delle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;
c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;
d) la tenuta del diario di bordo;
e) l'adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell'utenza;
f) le modalità per l'utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;
g) l'apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della Giunta regionale;
h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza;
i) l'accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;
l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi programmati;
m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all'espletamento del servizio, relativamente ai servizi autorizzati;
n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativamente ai servizi autorizzati;
n bis) la trasmissione dei dati all'Osservatorio per la mobilità e i trasporti;(55)

Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

n ter) il rimborso del titolo di viaggio nel caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa. (55)

Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

2. Il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all'articolo 26 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. L'omissione, la difformità o l'incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera b), comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa :
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di omissione;
b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 in caso di incompletezza;
c) da euro 150,00 a euro 900,00 in caso di difformità.
4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l'adozione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera e), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera f), e lettera i), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa:
a) da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;
b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.
10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera l), comporta l'applicazione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera m), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00.
12 bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n bis) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per il mancato invio dei dati richiesti o per l'invio degli stessi con un ritardo superiore a quindici giorni. In caso di ritardo inferiore a quindici giorni si applica una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni giorno di ritardo.(56)

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

12 ter. I gestori dei servizi di trasporto ferroviario, solidalmente con i gestori della rete, sono tenuti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad assicurare l'attività di cui al comma 1, lettera b), relativamente alle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra, e al comma 1, lettera m), relativamente alle condizioni igieniche dei locali funzionali all'espletamento del servizio.(56)

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

12 quater. La violazione degli obblighi di cui al comma 12 ter, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00. (56)

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

12 quinquies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera n ter) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00. (56)

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.


Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.