Art. 23
a) l'adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all' articolo 26 ; b) l'adozione delle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;
c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;
d) la tenuta del diario di bordo;
e) l'adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell'utenza;
f) le modalità per l'utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;
g) l'apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della Giunta regionale;
h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza;
i) l'accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;
l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi programmati;
m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all'espletamento del servizio, relativamente ai servizi autorizzati;
n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativamente ai servizi autorizzati;
2. Il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all'articolo 26 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. L'omissione, la difformità o l'incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera b), comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa :
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di omissione;
b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 in caso di incompletezza;
c) da euro 150,00 a euro 900,00 in caso di difformità.
4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l'adozione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera e), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera f), e lettera i), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa:
a) da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;
b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.
10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera l), comporta l'applicazione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera m), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00.
12 bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n bis) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per il mancato invio dei dati richiesti o per l'invio degli stessi con un ritardo superiore a quindici giorni. In caso di ritardo inferiore a quindici giorni si applica una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni giorno di ritardo.(56) Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.
12 ter. I gestori dei servizi di trasporto ferroviario, solidalmente con i gestori della rete, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad assicurare l'attività di cui al comma 1, lettera b), relativamente alle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra, e al comma 1, lettera m), relativamente alle condizioni igieniche dei locali funzionali all'espletamento del servizio.(56) Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.