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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Titolo II
- STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 4
- Pianificazione regionale dei trasporti
Art. 5
2. Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed, (80)

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 13.

in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento:
a) all'individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all'attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;
b) all'individuazione e all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d);
c) all'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;
d) all'integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;
e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;
g) all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 422/1997 ;
h) al sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;
i) all'informazione all'utenza;
l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell'utenza.
3. La Giunta regionale definisce le azioni operative per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e (80)

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 13.

determina inoltre le risorse da destinare:
a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;
b) allo sviluppo e all'integrazione dell'offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 130;
c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programmati nei piani urbani della mobilità.
4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate ed al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
Art. 6
- Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento (23)

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un'intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5 per l'ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi. (65)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 93.

Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell' articolo 8 , comma 2, lettera a). Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale.
2. La Giunta provinciale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5.
3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla Giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la Giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.
4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 (81)

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 14.

e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all' articolo 5 , comma 3, approva una proposta complessiva, concernente:
a) la rete e la quantità dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi da realizzare, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'esercizio dei servizi stessi, anche tramite la concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 16, commi 9 e 10; (53)

Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera a), da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità dell'ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera g), con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;
c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell' articolo 16 , commi 9 e 10;
d) le risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui alla lettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale; (66)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 93.

e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera d) da applicare qualora le attività previste non siano svolte;
f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera a), in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all' articolo 16 , comma 7;
g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.
5. La Giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell'intesa sulla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L'intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.
6. La Giunta regionale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, dando conto delle relative ragioni, provvede con deliberazione:
a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell'intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;
b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera d), ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;
c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4 lettere b), e), ed f);
d) all'individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 provvede:
a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;
b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;
c) all'eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;
7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997, la Giunta regionale può integrare le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle suddette assegnazioni. (86)

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 51 bis.

Art. 7
- Pianificazione provinciale dei trasporti
1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005 (62)

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 31.

definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all’ Sito esternoart. 14 del DLgs n. 422/97 , anche in riferimento a:
a) l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l’offerta integrata dei servizi di trasporto;
b) l’eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
c) l’economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento;
d) il decongestionamento ed il miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
Art. 8
- Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico (24)

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

1. La provincia, in attuazione del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 (82)

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 15.

e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.
2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all'articolo 5 e definisce fra l'altro:
a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell'intesa preliminare di cui all'articolo 6, comma 1;
b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;
d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.
Art. 9
- Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), (63)

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 32.

definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche:
a) al decongestionamento delle aree urbane;
b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;
d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;
e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.
2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i piani urbani della mobilità (63)

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 32.

traffico sono trasmessi alla Provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale.
3. Il Comune, in attuazione del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.
3 bis. I comuni capoluogo e quelli tenuti alla predisposizione del piano urbano della mobilità e del piano urbano del traffico realizzano la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l’assetto delle reti del trasporto pubblico e privato. (68)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 95.


Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.