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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 25
- Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni (41)

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.
1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b). (87)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico. (52)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. (88)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 bis e (89)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10,00 a euro 60,00.
4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata. (90)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

4 ter. L’autista può richiedere all’utente l’esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l’utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all’acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo. (91)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro quindici (92)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento stesso, sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4 (93)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

. (57)

Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente. (98)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 1.

6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente. (94)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 81/ 2000. (95)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente. Ai sensi dell' articolo 10 della l.r.81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.
10. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana. (96)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 25.

11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal Sito esternodecreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' Sito esternoarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.337 ), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.