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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 20 bis
- Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici (37)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 20 , sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge.
2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all'ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo.
3. In relazione ai beni vincolati ai sensi del comma 1:
a) gli enti territoriali sono tenuti a porre i beni a disposizione del soggetto gestore del servizio a cui i beni medesimi sono destinati. Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto indicano i beni destinati al servizio e le condizioni economiche di utilizzo dei medesimi;
b) il gestore del servizio è tenuto a porre i beni strumentali alla effettuazione dei servizi a disposizione del subentrante, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento. A tal fine il bando di gara sancisce l'impegno all'acquisizione dei beni da parte del subentrante e determina le relative condizioni economiche, nei casi in cui manchi un valore di mercato. In caso di trasferimento dei beni in proprietà, il prezzo di vendita è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. Il nuovo gestore subentra al precedente nelle obbligazioni verso la pubblica amministrazione relative al bene trasferito ed è tenuto al rispetto dei vincoli di cui al presente articolo.
4. L'ente competente può altresì autorizzare la vendita di beni mobili ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in Toscana, a condizione che questi li utilizzino per la gestione dei servizi medesimi e che si impegnino a subentrare nelle obbligazioni del cedente stabilite ai sensi del presente articolo. Contestualmente alla autorizzazione, è individuato lo specifico servizio a cui i beni sono destinati. Il prezzo di vendita dei beni è determinato ai sensi del comma 3, lettera b).
5. L'ente competente può autorizzare la vendita o il mutamento di destinazione d'uso dei beni vincolati che risultino non più necessari alla prestazione del servizio:
a) in caso di beni immobili, previo recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto;
b) in caso di beni mobili, previo recupero dei finanziamenti erogati e non ancora ammortizzati.
6. In caso di beni di proprietà degli enti locali, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente erogatore del beneficio.
7. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisiti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
8. L'eventuale variante agli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di cui al comma 7 segue le procedure di cui all' articolo 40, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della l.r. 5/1995 .

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.