Menù di navigazione

Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 19 bis
- Disciplina tariffaria dei servizi programmati (35)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, per l'accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
2. La Giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per:
a) l'accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell'utenza;
b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell'obbligo da parte dell'affidatario dell'utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall'ente competente per lo specifico lotto;
c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza;
d) la valutazione ed il controllo dei risultati delle politiche tariffarie e della redditività dei servizi.
3. La provincia definisce un sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi e ne prevede il recepimento nei relativi capitolati di gara e nei contratti di servizio unitamente ai criteri per la ripartizione degli introiti tra i gestori, secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza.
4. La Regione e le province, per i sistemi tariffari di competenza di cui ai commi 1 e 3, determinano:
a) le tabelle polimetriche unificate per i titoli aventi validità di percorso;
b) le tariffe da applicare per i titoli integrati di cui ai commi 1 e 3.
5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 3 , gli enti competenti definiscono nei contratti di servizio il sistema tariffario e gli eventuali meccanismi di modificazione dello stesso. In ogni caso sono previsti biglietti di corsa semplice e biglietti di abbonamento mensile, aventi validità di percorso o a tempo su una determinata area. (99)

Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 43.

5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione. (100)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 43.

6. I titoli di cui al comma 5 sono validi per lo spostamento a cui si riferiscono, indipendentemente dal gestore che abbia provveduto al loro rilascio e le relative tariffe sono calcolate secondo l'instradamento di minore lunghezza; lo spostamento può essere effettuato anche su più linee, in sequenza tra loro.
7. Per i titoli aventi validità di percorso, le tabelle polimetriche sono approssimate per classi chilometriche differenziate in relazione alla distanza; le tariffe crescono in relazione alla distanza, mentre la tariffa chilometrica unitaria decresce.
8. Gli enti competenti possono istituire titoli di viaggio caratterizzati da prestazioni ridotte rispetto ai corrispondenti titoli ordinari, da riservare a particolari categorie di utenza. La percentuale di riduzione della tariffa di tali titoli è stabilita in proporzione alle minori prestazioni rispetto a quelle del corrispondente titolo ordinario.
9. Ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli stabiliti ai sensi del comma 5, anche combinati con altre prestazioni o servizi, possono essere posti in vendita dai soggetti gestori, a seguito della presentazione di domanda all'ente competente. La domanda individua il titolo di viaggio e le relative tariffe e si considera accolta qualora non si comunichi all'interessato un espresso provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
10. I titoli di viaggio di cui al presente articolo possono essere posti in vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle relative minori entrate.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l'impiego di determinati sistemi di riscossione automatizzata dei titoli di viaggio tramite l'utilizzo di specifiche carte multifunzione, assumendo a proprio carico gli eventuali maggiori oneri contrattuali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa..

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.