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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 4
- Procedimento per l'approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari (5)

Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso, come allegato al piano strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e le stesse procedure previste per il piano strutturale di cui all' articolo 53 della l.r. 1/2005 . Contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano strutturale, il comune approva il piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al piano strutturale.
2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell' articolo 2 , entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del piano di indirizzo territoriale della Regione, provvedono ad approvare il piano di indirizzo e di regolazione degli orari anche indipendentemente dal piano strutturale.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.