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Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Titolo VII
- NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.
Art. 28 bis
1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:
a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
b) la concessione di contributi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.
4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:
a) gli interventi di cui all’articolo 240, comma 1, lettere i) e m), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.
5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della Regione (222)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 16.

effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.
6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 253 del d.lgs. 152/2006 , e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.
8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:
a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.
Art. 28 ter
- Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione (199)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 18.

1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 , diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.
2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
Art. 28 quater
Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati (262)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo.
2. L’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l’ufficio comune. La Regione individua l’ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate dalla convenzione medesima. All’ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
3. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l’ufficio comune opera in nome e per conto dell’ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all’ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
4. La convenzione di cui all’allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 28 quinquies
Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati (263

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 4.

)
1. Relativamente alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2923, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 22/2015).
2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, presso la Giunta regionale è istituito il “Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati”, di seguito indicato come “Tavolo tecnico” che ha il compito di:
a) assicurare il trasferimento dei procedimenti e delle attività in corso per il subentro delle province nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), nonché presidiare e coordinare i procedimenti per la convalida degli atti già compiuti dalla Regione;
b) assicurare il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati;
c) coordinare il funzionamento degli uffici provinciali e fornire supporto per l’efficiente e adeguata organizzazione di tali uffici.
3. Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
4. Il Tavolo tecnico è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto:
a) dai dirigenti delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Firenze, competenti nella materia della bonifica dei siti inquinati o da funzionari da loro delegati;
b) dal direttore dell’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana o da un suo delegato.
5. Ai componenti del Tavolo tecnico non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
6. Alle sedute del Tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare dipendenti dell’ARPAT.
Art. 29
1. Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28 (200)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
2. I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2, (200)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

sono allocati alla UPB 451 "Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - entrate libere" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:
a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento", per un importo pari a euro 4.300.630,37;
b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00;
c) alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento", per un importo pari a euro 9.577.342,00.
3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2011
In diminuzione
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
In aumento
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (201)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento. (201

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale. (201)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.(127)

Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

5 bis. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione. (128)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14.

5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente”, euro 1.500.000,00.
anno 2013
in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”, euro 1.500.000,00. (128)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14.

5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014. (151)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.

5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015. (151)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.

Art. 30
- Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. (26)

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

(152)

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.
2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro. (153)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la Regione (223)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 17.

.
Art. 30 bis
1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata (228)

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.

.
2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ambito e smaltiti in discarica.
3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.
4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.
5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996 .
6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.
7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.
11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (224)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 18.

Art. 30 ter
Abrogato.
Art. 30 quater
- Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (129)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 15.

1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996 , fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.
2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata (229)

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.

. (155)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 52.

(159)

Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77. Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.
Art. 30 quinquies
- Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (156)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 53.

1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.
4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996 .
5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.
7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995 .
11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla l.r. 14/2007 . (225)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 19.

Art. 31
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell’art. 10, resta valido il piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 Aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all’art. 13.(1)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

Art. 31 bis
1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'art. 30bis, comma 5,il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005.
2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.
Art. 31 ter
-Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (48)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40,, art. 45.

1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
Art. 31 quater
- Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis (157)

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 35.

Abrogato.
Art. 32
- Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell’art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell’art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell’art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l’individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l’utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall’art. 16 della LR 12.01.1995, n. 4 e dall’art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.
2 bis. L'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 , concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogato.(29)

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

2 ter. La legge regionale 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 "Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogata.(29)

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

Art. 32 bis
1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Fino all’approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Art. 32 ter
- Norma transitoria in materia di programmazione (233)

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 4.

1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015 .
Art. 32 quater
1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’ Sito esternoarticolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo e produce i suoi effetti per l'anno in corso a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.
2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.
3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

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Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

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Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

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Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

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Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

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Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

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Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

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198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
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Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

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. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

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247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.