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Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Titolo V
- CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI
Art. 21
- Provvedimenti straordinari
1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006 . (69)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui ai comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione.(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1 bis e 2, (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della l.r. 53/2001 .(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani di ambito (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

e non siano disciplinati da atti di intesa fra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

ai sensi dell’art. 25.
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto. (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.
7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l’autorizzazione al conferimento decade.
9. L’autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.
Art. 22
1. La Regione vigila affinché i piani ambito (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 27 (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 . (71)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della proposta di piano di ambito (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

(72)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 , e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa l. r. 53/2001.
7. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani di ambito (131)

Nota soppressa.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

approvati, secondo quanto previsto all’ articolo 43 della l.r. 69/2011 . (182)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

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Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

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Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

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Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

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Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

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Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

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Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

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198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
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Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

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. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

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247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.