Menù di navigazione

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Titolo I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
- Finalità ed oggetto della legge
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del Sito esternoDLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.
4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti e la sostiene anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (235)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 21.

(91)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 24.

Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dagli Enti locali e dalle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d’informazione.
Art. 2
- Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all’ Sito esternoart. 6 del DLgs 22/97 , ai fini della presente legge si intende per:
a) decreto: il Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche;
b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale;
c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 .(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); (132)

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 58.

d) sistema di ATO: l’aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d’intesa fra autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

o al fine del raggiungimento dell’autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale;
e) aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
f) piano di ambito (131)

Nota soppressa.

: il piano tramite il quale la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

attua la gestione dei rifiuti;
g) gestore: il soggetto a cui è affidata dalla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade; (49)

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 1.

Art. 3
- Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (95)

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l’erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale. (110)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 126.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’Sito esternoarticolo 206 del d.lgs. 152/2006 ; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza.
5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.
Art. 3 bis
- Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (96)

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art.2

1. Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) (145)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 108.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

ed il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare (243)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 10.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3. (202)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 1.

a) della qualità ed innovatività dei progetti;
b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata direttamente dall'amministrazione regionale oppure dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). (104)

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Art. 4
- Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con (205)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. (244)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 1.

Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l’introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.
2. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze (206)

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.(11)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l’uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d’inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant’altro stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

nonché per disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare.(245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

8. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio),(246)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 4.

(31)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 11, comma 4

devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.