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Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Art. 20 ter
1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:
a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;
d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).
3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo, 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della Regione (220)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 13.

e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28
.
5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Sito esternol.r. 3 Sito esternomarzo 2010, n. 28 il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.
6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5. (111)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 52.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

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Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

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Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

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Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

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Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

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Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

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Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

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198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
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Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

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. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

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247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.