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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Art. 3
- Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione (4)

Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 29.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.
2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.
3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.
4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.
6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.