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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Titolo II
- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 11
- Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (15)

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 31.

Abrogato.
Art. 12
- Norma transitoria
1. La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell’entrata in vigore della medesima.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. A partire dall’esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge.
2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati " e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l’esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall’anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.