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Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998

Art. 2
- Soggetti beneficiari
1. I titoli di viaggio di cui al precedente articolo 1 sono rilasciati:
a) agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
b) agli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
c) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodella Legge 2 aprile 1968, n. 482 ;
d) alle persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 Sito esternodella Legge 3 febbraio 1992, n. 104 ;
e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle Leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla Sito esternoLegge 11 ottobre 1990, n. 289 ;
f) ai mutilati e invalidi di guerra;
g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti; (1)

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 32.

h) h) ai cittadini di età superiore ai 65 anni:
1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF non superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Sito esternoLegge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni.
2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.
2. Ai fini della presente Legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del DLgs 509/88 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale a 67%.
3. La validità dei titoli di cui all’articolo 1 rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa estesa senza sovraprezzo all’accompagnatore.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.