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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 7 bis
- Acquisto di riproduttori selezionati (3)

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

1. Allo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico possono essere concessi contributi sugli investimenti finalizzati all’acquisto di riproduttori (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore dei produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati, nonché per l'acquisto di maschi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 12; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

b) fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore dei produttori agricoli, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 12; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

2. Per l’acquisto di maschi della specie equina il contributo di cui al comma 1 lettera a) può essere concesso anche a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.