Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 7 bis
- Acquisto di riproduttori selezionati
(3)
1.
Allo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico possono essere concessi contributi sugli investimenti finalizzati all’acquisto di riproduttori (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nelle seguenti misure:
a)
fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore dei produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati, nonché per l'acquisto di maschi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 12;
(12)
b)
fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore dei produttori agricoli, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 12;
(12)
2.
Per l’acquisto di maschi della specie equina il contributo di cui al comma 1 lettera a) può essere concesso anche a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.