Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 7
- Manifestazioni zootecniche
1.
Al fine di agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze e per facilitare la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, possono essere concessi i seguenti incentivi:
a) contributo, fino al 100% della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l’organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale o regionale;
b) parziale rimborso delle spese di trasporto sostenute, a favore degli allevatori, per ogni capo presentato alle manifestazioni a carattere provinciale o interprovinciale, determinato come compenso forfettario per ogni capo partecipante, (20) .
2. Il compenso forfettario di cui alla lettera b) del comma 1 può essere concesso anche per la partecipazione di specie animali di interesse zootecnico di razze autoctone della regione a manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono fuori dell’ambito regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.