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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 7
- Manifestazioni zootecniche
1. Al fine di agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze e per facilitare la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, possono essere concessi i seguenti incentivi:
a) contributo, fino al 100% della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l’organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale o regionale;
b) parziale rimborso delle spese di trasporto sostenute, a favore degli allevatori, per ogni capo presentato alle manifestazioni a carattere provinciale o interprovinciale, determinato come compenso forfettario per ogni capo partecipante, (20)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 19.

.
2. Il compenso forfettario di cui alla lettera b) del comma 1 può essere concesso anche per la partecipazione di specie animali di interesse zootecnico di razze autoctone della regione a manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono fuori dell’ambito regionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.