Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 13 –
Finanziamento (27)
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.