Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 12
- Altri soggetti
1.
Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a)
Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b)
Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c)
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d)
centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e)
centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f)
gruppi di raccolta degli embrioni;
g)
centri di supporto all'attività selettiva;
h)
centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i)
Università degli studi toscane;
2. La Giunta regionale individua, fra i soggetti di cui al primo comma, quelli competenti allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, nel rispetto della normativa
europea e statale
(26) .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.