Menù di navigazione

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

Art. 12
- Altri soggetti
1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f) gruppi di raccolta degli embrioni;
g) centri di supporto all'attività selettiva;
h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i) Università degli studi toscane;
j) istituti di ricerca abilitati dall’ordinamento. (25)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 24.

2. La Giunta regionale individua, fra i soggetti di cui al primo comma, quelli competenti allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale (26)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 24.

.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.