Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998

1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'articolo 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.