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Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998

Art. 3
- Tariffe
1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tariffe di vendita all’utenza dei titoli di cui al primo comma dell’articolo 1, applicando, in relazione alle condizioni economiche degli aventi diritto, adeguate riduzioni in rapporto ai limiti di reddito previsti per l’erogazione dell’assegno sociale e corrispondenti alla pensione minima INPS; stabilisce altresì con propria deliberazione i criteri e le modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo e secondo comma dell’articolo 1 ed al rimborso delle relative minori entrate aziendali.
2. Fermo restando il regime tariffario agevolato previsto dalla presente legge, nell’ambito del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’ articolo 6 della Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 , possono essere ridefinite le tipologie dei titoli di viaggio previste al precedente articolo 1.
3. La Giunta regionale nei limiti di stanziamento annuale di bilancio determina, previa contrattazione con le Aziende di trasporto interessate, le tariffe di vendita dei titoli agevolati anche in correlazione con le discipline tariffarie definite dal programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8 della sopracitata legge regionale.
4. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui alla presente legge a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi soggetti non appartenenti alla Unione Europea secondo i criteri e le modalità previsti dalla presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.