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Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998

Art. 2 bis
1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8.
2. Al fine di garantire l’attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:
a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all’articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all’articolo 14, comma 1, lettera g);
d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.

Note del Redattore:

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Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , art. 26.

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L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:

“Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.