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Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998

Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 17
1. Per i Bacini interregionali l’organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l’efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d’intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.
2. Per l’utilizzazione dei fondi a disposizione dell’Autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell’art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997 .
ALLEGATO A
- Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)

Note del Redattore:

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Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , art. 26.

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L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:

“Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.