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Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998

Art. 9
1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.
2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all’adeguamento dei piani di cui al comma 1.
3. In attesa dell’adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l’efficacia del Piano di Bacino stesso.
4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l’adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l’Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all’Ente inadempiente.

Note del Redattore:

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Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , art. 26.

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L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:

“Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.