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Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998

Art. 11
1. In attesa dell’approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 4 bis (11)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 16.

, approva misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l’Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

Note del Redattore:

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Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , art. 26.

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L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:

“Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.