Menù di navigazione

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 15 bis
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:
a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
b) un rappresentante dei comuni nominato (78)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 32.

dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante dell’ARPAT;
d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.