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Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 11
1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PAER (53)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:
a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
b) alle province e alla Città metropolitana di Firenze (73)

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.

, per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PAER (53)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

, la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali (74)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.

di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;
2 bis. I contributi di cui al comma 2, possono essere altresì assegnati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005. (75)

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 29.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

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Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

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Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.