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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, ai sensi dell’Sito esternoart. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito "camere di commercio"), dal Sito esternodecreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112 , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla R. 19 luglio 1995, n. 77 recante "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento", secondo i principi di cui alla Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali".
Art. 2
- Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3
- Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoart. 23 del D.Lgs. n. 112/1998 , attraverso lo sportello unico di cui all’art. 25 della presente legge;
b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
c) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell’Sito esternoart. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge sono esercitate della Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).(3)

Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

Art. 4
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell’art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito agli articoli successivi; specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.
2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell’art. 3, è attribuita alle Province.
3. In particolare, resta attribuita alle Province l’organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori nell’ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale".
4. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all’art. 10.
5. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interprete nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.
Art. 5
- Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
Art. 6
- Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’Sito esternoart. 118, comma 1, Cost. , la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale,(11)

Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all’ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 7
- Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’Sito esternoart. 7 della legge n. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.
Art. 8
- Programmazione degli interventi
Art. 9
- Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore Sito esternodel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 , la legge regionale disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi di cui allo stesso Sito esternoD.Lgs. n. 123/1998 .
2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato Sito esternoD.Lgs. n. 123/1998 .
Art. 10
- Riordino e semplificazione delle normative di settore
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite alla Regione, definita ai sensi dell’Sito esternoart. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1998 , la Regione provvede per quanto di propria competenza al riordino delle normative di settore che regolano le materie di cui alla presente legge.
2. Il riordino è finalizzato, fra l’altro:
a) alla semplificazione delle procedure amministrative;
b) allo snellimento delle attività istruttorie, anche mediante affidamento all’esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;
c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;
d) alla definizione delle modalità dell’esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;
e) alla revisione delle procedure di cooperazione, coordinamento e concertazione.
Art. 11
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla R. 6 febbraio 1998, n. 9 recante "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143 ", attuativa Sito esternodel D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale", in quanto compatibili con la medesima.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6 si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, anche non in attuazione della Sito esternolegge n. 59/1997 .
Art. 12
- Effetti abrogativi

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.