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Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 1 bis- Programmazione in materia di inquinamento acustico
Art. 2 - Funzioni riservate alla Regione
Art. 3 - Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze
Art. 3 bis - Catasto regionale dell’inquinamento acustico
Art. 4 - Piano comunale di classificazione acustica
Art. 5 - Procedura del piano comunale di classificazione acustica
Art. 6 - Divieto di contatto di aree
Art. 7 - Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali
Art. 8 - Piano comunale di risanamento acustico
Art. 8 bis- Procedura del piano comunale di risanamento acustico
Art. 9 - Piano comunale di miglioramento acustico
Art. 9 bis- Relazione biennale sullo stato acustico del comune
Art. 10 - Poteri sostitutivi
Art. 11 - Contributi regionali
Art. 12 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Art. 13 - Piani aziendali di risanamento acustico
Art. 14 - Controlli
Art. 15 - Compiti dell’ARPAT
Art. 15 bis- Comitato regionale di coordinamento
Art. 16 - Tecnico competente
Art. 16 bis- Elenco regionale dei tecnici competenti
Art. 17 - Sanzioni amministrative
Art. 17 bis- Disposizioni per l'attuazione del d.lgs. 194/2005
Art. 17 ter- Norma finanziaria
Art. 18 - Abrogazione di leggi
Art. 19 - Integrazione all’art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

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Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

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Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.