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Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 5
- Procedura del piano comunale di classificazione acustica (7)

Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

1. Il comune, ai fini di cui all' articolo 4 , adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale (67)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 23.

ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a). (27)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005. (28)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni (27)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale (67)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 23.

e chiunque altro possono presentare osservazioni.
4. Entro sessantacinque giorni (27)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale. (29)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:
a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale (67)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 23.

attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni; (30)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);
c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all' articolo 4 , comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale (67)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 23.

. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell' articolo 2 , sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.
9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia. (28)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

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Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

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Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.