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Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 1
1. La presente legge, attua:
a) l'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);
b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l’esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005.
3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.
4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.
5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l’informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall’inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall’articolo 8 del d.lgs. 194/2005.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

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Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

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Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.