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Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 10 dicembre 1998

Art. 23
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali,(4)

Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.

sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:
b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. (5)

Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.

3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4 ter, (80)

Parole inserite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 2.

i proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime. (57)

Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.

3 bis. È attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. (15)

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.

3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento. (58)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.

3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3. (58)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.


Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

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Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

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Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 26.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

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Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.