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Capo IV - FIERE E MERCATI E COMMERCIO
Art. 19
- Riparto delle competenze
1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1998 , sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all’art. 3 della presente legge:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;
b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
d) la definizione, nell’ambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui all’art. 8, di interventi per l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
e) la definizione, sentiti i Comuni interessati, di intese con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.
2. È attribuita alle Province l’organizzazione, nell’ambito del programma per la formazione professionale di cui alla R. 31 agosto 1994, n. 70 , di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l’estero.
3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall’Sito esternoart. 41 del D.Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai Comuni.
Art. 20
- Modalità per l’attuazione Sito esternodel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio
1. In materia di commercio, le disposizioni Sito esternodel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 , sono attuate mediante legge regionale da emanarsi entro il termine previsto dallo stesso Sito esternoD.Lgs. n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.