Art. 28
- Modalità di gestione
1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE), anche ai fini dell’attuazione dell’
art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero".
2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.
3. Detto soggetto, in particolare:
a) provvede all’attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all’
art. 5 della L.R. 14 aprile 1997, n. 28 ;
b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonché con l’ ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell’attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;
c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all’art. 25 della presente legge.
4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, di cui all’
art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’
articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l’internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso
art.24 del D.Lgs. n. 143/1998 .