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Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, ai sensi dell’Sito esternoart. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito "camere di commercio"), dal Sito esternodecreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112 , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla R. 19 luglio 1995, n. 77 recante "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento", secondo i principi di cui alla Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali".

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.