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Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, in attuazione del Sito esternocomma 5 dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli Enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali, spettacolo, conferiti alla Regione ai sensi Sito esternodel Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito chiamato decreto), recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 , secondo i principi di cui alla Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 .
Art. 2
- Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3
- Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente.
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.
Art. 4
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
- Esercizio associato delle funzioni
Art. 6
- Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’art. 118, comma 1 Cos., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta Regionale,(14)

Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.

preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta Regionale si sostituisce all’ente inadempiente, negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti leggi attribuiscono al CORECO, su segnalazione della Giunta Regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 7
- Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’Sito esternoart. 7 della legge 15 Sito esternomarzo 1997, Sito esternon. 59 , entro i limiti dei beni e delle risorse trasferiti dallo Stato alla Regione, questa attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma.
Art. 8
- Riordino delle normative di settore
Art. 9
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capo si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge, anche non in attuazione della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n. 59 .
Art. 10
- Effetti abrogativi
Capo II
- TUTELA DELLA SALUTE
Art. 11
- Funzioni riservate alla Regione
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all’art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanità veterinaria", come definite dall’art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi dell’art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.
3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all’art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 .
4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero di cui all’art. 124, comma 2 del decreto e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). (17)

Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.18.

5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali.
6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all’art. 122, comma 2 del decreto.
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.18.

Art. 12
- Funzioni attribuite ai Comuni
1. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all’art. 118, comma 2 del decreto.
Capo III
- SERVIZI SOCIALI
Art. 13
- Funzioni relative ai servizi sociali
1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all’art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
2. Per l’esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali, i livelli ottimali sono quelli individuati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell’art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28 , 3 ottobre 1997, n. 72 , 24 novembre 1997, n. 87 e successive modificazioni.
Art. 14
- Funzioni relative agli invalidi civili
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l'adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all'allegato 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). (15)

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

2. È riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei Comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.
3. È riservata alla Regione la definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di cui al comma 1 e per i raccordi con la fase dell’accertamento sanitario disciplinata dal Sito esternoDPR 21 settembre 1994, n. 698 emanato in attuazione Sito esternodella legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
4. Spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell’ammissibilità dell’accertamento sanitario dell’invalidità civile anche nell’ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l’accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.
5. In conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’Sito esternoart. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell’handicap derivante dall’invalidità ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono svolti dalle Aziende unità sanitarie locali di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , tramite l e commissioni sanitarie presso di esse operanti, composte come previsto dalla Sito esternolegge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .(16)

Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.

Art. 15
- Fondo regionale per l’assistenza sociale
1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 133 del decreto ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l’assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
Capo IV
- ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 16
- Funzioni riservate alla Regione
Art. 17
- Funzioni conferite ai Comunitari
Art. 18
- Modalità di esercizio delle funzioni regionali
Art. 19
- Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni
Art. 20
- Modifiche all'art. 12 della l.r. 19 giugno 1981, n. 53
Art. 21
- Abrogazione delle lettere b e d, comma 1, dell'art. 13 della l.r. 19 giugno 1981, n. 53
Art. 22
- Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 19 giugno 1981, n. 53
Art. 23
- Sostituzione dell'art. 14Bis della l.r. 19 giugno 1981, n. 53
Art. 24
- Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 19 giugno 1981, n. 53
Art. 25
- Decorrenza
Capo V
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 26
- Funzioni riservate alla Regione
Art. 27
- Funzioni attribuite alle Province
Art. 28
- Modifiche all'art. 14 della l.r. 31 agosto 1994, n. 70
Art. 29
- Modifiche all'art. 15 della l.r. 31 agosto 1994, n. 70
Art. 30
- Modifiche all'art. 16 della l.r. 31 agosto 1994, n. 70
Art. 31
- Modifica all'art. 19 della l.r. 31 agosto 1994, n. 70
Art. 32
- Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 17 luglio 1989, n. 45
Capo VI
- BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 33
- Funzioni della Regione
1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all’art. 3 della presente legge, la Regione:
a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
b) esercita le funzioni amministrative delegate con Sito esternoDPR 14 gennaio 1972 n. 3 , art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico;
c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) formula proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 34
- Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale , all’educazione degli adulti.
3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 35
- Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 33 e 34.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione di cui all’art. 33 e delle Province di cui all’art. 34, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica, all’educazione degli adulti.
4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Capo VII
- SPETTACOLO
Art. 36
- Funzioni degli enti locali
1. Le funzioni amministrative in materia di spettacolo non ricomprese in quelle riservate alla Regione ai sensi dell’art. 3 sono attribuite alle Province ed ai Comuni, che le esercitano ciascuno nel proprio ambito, secondo quanto disposto dalla legge regionale di riordino del settore di cui all’art. 8.
Capo VIII
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37
- Norme di rinvio
1. La disciplina degli istituti di cui all’art. 144, comma 2 del decreto è definita dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo.
2. La Regione, entro centoventi giorni dall’esecutività del DPCM di cui all’art. 150, comma 5 del decreto, determina le norme per l’organizzazione e il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione alla Regione e agli Enti locali ai sensi del medesimo articolo, nonché le relative forme di sostegno, secondo i criteri di armonizzazione con la legislazione regionale vigente e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione.

Note del Redattore:

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V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.

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Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Comma così sostituito conSito esternol.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.