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Art. 14
- Funzioni relative agli invalidi civili
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l'adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all'allegato 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). (15)

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

2. È riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei Comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.
3. È riservata alla Regione la definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di cui al comma 1 e per i raccordi con la fase dell’accertamento sanitario disciplinata dal Sito esternoDPR 21 settembre 1994, n. 698 emanato in attuazione Sito esternodella legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
4. Spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell’ammissibilità dell’accertamento sanitario dell’invalidità civile anche nell’ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l’accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.
5. In conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’Sito esternoart. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell’handicap derivante dall’invalidità ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono svolti dalle Aziende unità sanitarie locali di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , tramite l e commissioni sanitarie presso di esse operanti, composte come previsto dalla Sito esternolegge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell’Sito esternoart. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .(16)

Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.


Note del Redattore:

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V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.

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Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Comma così sostituito conSito esternol.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.