Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."