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Art. 13
- Funzioni relative ai servizi sociali
1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all’art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
2. Per l’esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali, i livelli ottimali sono quelli individuati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell’art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28 , 3 ottobre 1997, n. 72 , 24 novembre 1997, n. 87 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

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V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.

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Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Comma così sostituito conSito esternol.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art.18.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.